Indennità e Detrazione L.207/2024 – Conguaglio fiscale

Nelle varie sezioni di questo articolo vengono analizzate la gestione e le casistiche relative alla Legge 207/2024. Espandile per saperne di più!

In fase di elaborazione della prima busta del 2025, la procedura ha calcolato automaticamente l’indennità o la detrazione (dopo aver individuato in via presuntiva il Reddito complessivo cuneo fiscale).

Il Reddito complessivo cuneo fiscale (nonché il reddito da lavoro dipendente presunto per il 2025) viene indicato nel campo “Fascia imponibile” nella pagina delle Detrazione e carico familiare del dipendente, al netto di altri redditi.

Utilizzando invece la funziona Ricalcolo detrazioni presente in busta paga, il Reddito complessivo viene considerato al lordo di eventuali riduzioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia.

Se il Reddito complessivo cuneo fiscale risulta minore o uguale a 20.000€ e la casella “Indennità Legge 207/2024” nell’anagrafica del dipendente è selezionata; al dipendente è stata riconosciuta un’indennità che NON concorre alla formazione del reddito.

Attenzione! Se il lavoratore ha lavorato solo una parte dell’anno, per determinare la spettanza, la procedura applica automaticamente il riproporzionamento.

  • 7,1%, se Reddito complessivo cuneo fiscale è minore o uguale a 8.500€;
  • 5,3%, se Reddito complessivo cuneo fiscale è maggiore di 8.500€ e minore o uguale a 15.000
  • 4,8%, se Reddito complessivo cuneo fiscale è maggiore di 15.000€ e minore o uguale 20.000

Se il Reddito complessivo cuneo fiscale è risultato essere maggiore di 20.000€ ma, minore di 40.000€, con la casella “Detrazione L.207/2024” al dipendente è stata riconosciuta in sostituzione dell’Indennità, un’ulteriore detrazione con abbattimento dell’imposta lorda.

  • Se il Reddito è compreso tra 20.000€ e 32.000€, la detrazione è uguale a 1000
  • Se il Reddito è compreso tra 32.000,01€ e 40.000€, la detrazione è uguale a 1000€ x Coefficiente, che si calcola come (40.000 – Reddito da lavoro dipendente)/8000

Se il Reddito complessivo cuneo fiscale risulta maggiore di 40.000€, nulla è riconosciuto; né indennità, né detrazione.

In elaborazione del conguaglio di fine anno, la procedura, in base al reddito effettivo risultante, verifica la spettanza dell’indennità o della detrazione ed, eventualmente, provvede alla restituzione.

Il lavoratore ha percepito inizialmente l’indennità ma a fine anno:
a) ha superato il limite di 20.000€ e deve quindi restituire l’indennità percepita e fruire della detrazione
b)ha superato il limite di 40.000€ e deve quindi soltanto restituire l’indennità percepita

Se l’importo della differenza Detrazione spettante – Indennità percepita è maggiore di 60€, la restituzione dell’indennità viene eseguita in 10 rate, partendo dal conguaglio.
L’importo della detrazione non verrà però diminuito; questa sarà erogata integralmente nella busta di dicembre.

Il lavoratore ha percepito la detrazione ma a fine anno:
c) ha superato i 40.000
d) il suo reddito è diminuito fino ad un valore uguale o inferiore a 20.000

La procedura in automatico provvede alla rateizzazione dell’importo e alla trattenuta della prima rata già nella busta di conguaglio.
Questo viene esposto nella busta di dicembre con la causale 10686 che porta in aumento del netto il residuo dell’importo da rateizzare, quindi delle 9 rate successive.
La prima rata viene trattenuta contestualmente.

Per leggere il dettaglio e vedere le immagine relative alle esposizioni in busta delle varie casistiche, leggi le note dell’aggiornamento qui sotto. Eventualmente puoi anche scaricarle.

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